Art. 57.
(Lavori e forniture oggetto di speciali misure di segretezza).

      1. Gli appalti di lavori e le forniture di beni e servizi per i quali disposizioni di legge o di regolamento ovvero esigenze di protezione degli interessi essenziali della sicurezza della Repubblica richiedono speciali misure di segretezza, possono essere affidati solo ai soggetti forniti di NOS. Le forme e le modalità di tali appalti di lavori e forniture di beni e servizi sono disciplinate da apposito regolamento recante anche i criteri per la emanazione dei bandi.
      2. Il soggetto appaltante i lavori e le forniture di cui al comma 1 chiede all'Autorità nazionale per la sicurezza l'autorizzazione alla segretazione e l'elenco delle ditte individuali e delle imprese munite di NOS.
      3. Spetta alle associazioni di categoria fornire ai propri iscritti ogni utile indicazione sia sulle procedure previste per il conseguimento del NOS sia su quanto previsto dai commi 1 e 2.
      4. Prima di dare esecuzione al contratto, i soggetti indicati nell'articolo 56, comma 1, attestano la permanenza delle

 

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condizioni che hanno legittimato il rilascio del NOS.